Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione del Direttore Generale n. 35 del 21/10/2014 - indagine di mercato per la realizzazione grafica- acquisizione di domini a tutela del logo per il sistema dei pagamenti elettronici a favore della P.A. e dei gestori di pubblici servizi
Logo per il sistema dei pagamenti elettronici a favore della P.A. e dei gestori di pubblici servizi -Affidamento diretto previa informale indagine di mercato per l'individuazione del soggetto cui affidare l'attività grafica per la realizzazione del logo, del soggetto cui affidare l'acquisizione dei Domini liberi e per l'acquisizione dei Domini Privati attraverso trattativa con società Globo srl