Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione Commissariale n. 13/2014 DIG del 30 gennaio 2014 - Procedura negoziata per affidamento fornitura delle licenze d'uso e della menutanzione correttiva del prodotto ds TAXI public Governance versione 6.20 _22 .
Procedura negoziata per affidamento alla TAS S.p.a. per la fornitura delle licenze d'uso e della manutenzione correttiva del prodotto dsTAXI Public Governance versione 6.20 22 a favore delle Pubbliche Amministrazioni aderenti al CQ nell'ultimo trimestre di validità, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni previste dal Contratto Quadro n. 1/2014