Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Protocollo di collaborazione del 6 novembre 2014 - Protocollo collaborazione AgID-PIN scrl - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze
Protocollo di collaborazione tra AgID e PIN scrl - Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, finalizzato a progettare e realizzare interventi di reciproco interesse nell'ottica della realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nella prospettiva di arricchire, implementare e valorizzare il potenziale delle tecnologie per favorire innovazione, crescita economica e competitività. Interventi per un sistema innovativo di pubblicazione delle spese della P.A., con particolare riferimento alle Regioni e agli Enti locali, basato sui dati contenuti della banca dati del SIOPE, di cui al dPCM 30 maggio 2014.