Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione del Direttore generale n.48 del 5 novembre 2014. Protocollo di collaborazione 19.12.2014 - Protocollo di collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Università Ca' Foscari Venezia
Sottoscrizioe Protocollo di collaborazione al fine di ricercare e sperimentare progetti innovativi a supporto della P.A., di collaborare nella redazione di progetti europei di ricerca sull'Agenda digitale, dell'organizzazione di iniziative di digitalizzazione informatica dei cittadini e per l'attivazione di iniziative di alta formazione dei dipendenti pubblici