Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n.109/2015 del 14 aprile 2015 - Affidamento diretto per attività di studio e ricerca giuridica per il passaggio dal sistema di contabilità finanziaria a quello di contabilità economico-patrimoniale. Servizio di supporto, consulenza e formazione.
Convenzione di ricerca con l’Università di Roma “la Sapienza” Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti”, relativa alla prestazione di un progetto specifico per l’Agenzia per l’Italia Digitale relativo a “ La transizione dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale: aspetti metodologici, strumenti operativi e percorsi formativi” mediante affidamento diretto - CIG ZB913D16D4