Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 63/2014 del 18/11/2014 - Accordo quadro di collaborazione tra Agenzia per l'Italia Digitale e Associazione nazionale per operatori e responsabili della conservazione digitale (ANORC)
Accordo quadro tra AgID e ANORC per regolare la collaborazione tra le Parti per promuovere i servizi della società dell’informazione ed iniziative che possano incrementare l’innovazione digitale del Paese e sviluppare professionalità in materia di digitalizzazione documentale.
I rapporti di collaborazione instaurati ai sensi dell’accordo quadro avverranno a titolo gratuito tra le Parti. La durata dell’Accordo è di 5 anni a decorrere dalla stipula.
Estremi documenti principali

