Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Proposta di approvazione del Piano Esecutivo dei Servizi (PES) acquisito al protocollo AgID con il nr. 13804/2022 per l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura rimodulando e precisando l’importo massimo per l’adesione all’Accordo Quadro, avviata con determinazione n. 160 del 09 giugno 2022 per l’affidamento di Servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le . . . (212/2022).
Allegati

(Pubblicato il 21/12/2022 - Aggiornato il 21/12/2022 - 237 kb - pdf)