Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 29/2023 del 27 gennaio 2023 - Determinazione a contrarre per l’affidamento diretto dei servizi di rilevazione inventariale per la ricognizione di tutti i beni di proprietà dell’AgID dislocati in tutti i locali, da eseguirsi nella sede di Via Liszt 21, a seguito di indagine di mercato, tramite Trattativa Diretta su MEPA. ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, così modificato dall’art. 51 comma 2 lett. a) della Legge 108/2021 di conversione del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77. - (29/2023)
Allegati

(Pubblicato il 27/01/2023 - Aggiornato il 27/01/2023 - 4325 kb - pdf)