Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 40/2023 del 6 febbraio 2023 - Determinazione a contrarre tramite affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 ss.mm. e ii, e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 120 dell’11.09.2020 e n. 108 del 29 luglio 2021, in esito a indagine di mercato, attraverso una Trattativa Diretta (TD) sul MePA di Consip s.p.a., per l’acquisizione di servizi di formazione specialistica sui temi della sicurezza e qualità dei servizi ICT.
Allegati

(Pubblicato il 07/02/2023 - Aggiornato il 07/02/2023 - 2319 kb - pdf)