Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 45/2023 del 8 febbraio 2023 - Formalizzazione autorizzazione al subappalto – Contratto Esecutivo (CIG derivato 9223086B55 - CUI 9773502058420210001) per l’acquisizione di servizi per l’AgID essenziali al supporto alla governance delle gare strategiche per l’attuazione del Piano Triennale ICT, in adesione all’AQ per i servizi di Digital Transformation per le PP.AA. (ID 2069, Lotto 9, CIG 8127400EA3). - (45/2023)
Allegati

(Pubblicato il 09/02/2023 - Aggiornato il 09/02/2023 - 271 kb - pdf)