Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 36/2023 del 3 febbraio 2023 - Liquidazione compensi spettanti ai componenti della commissione esaminatrice del “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1 unità di personale da assumere, nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con contratto a tempo pieno e indeterminato, nel profilo professionale di dirigente informatico di IIª fascia, per le esigenze dell’Area Sicurezza e Cert.” - (36/2023)
Allegati

(Pubblicato il 16/02/2023 - Aggiornato il 16/02/2023 - 220 kb - pdf)