Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 87/2023 del 4 marzo 2023 - Determinazione a contrarre per l’adesione all’Accordo Quadro (ID SIGEF 2077) avente ad oggetto i servizi di Facility Management da eseguirsi nei Grandi Immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, per la sede di Via Liszt 21, condivisa dalle Amministrazioni di ICE Agenzia – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e AgID – Agenzia per l’Italia Digitale. - (87/2023)
Allegati

(Pubblicato il 10/03/2023 - Aggiornato il 10/03/2023 - 768 kb - pdf)

(Pubblicato il 13/03/2023 - Aggiornato il 13/03/2023 - 593 kb - generica)