Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non dirigenziale da assumere nel ruolo dell’Agenzia per l’Italia Digi-tale con contratto di lavoro a tempo determinato e pieno da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, con competenza giuridico-economica, informatica ed ingegne-ristica (bando in G.U., IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 79 del 4 ottobre 2022; avviso di modifica del bando in G.U., IV Serie Speciale “Concorsi ed esami”, n. 86 del 28 ottobre 2022) – Assunzione in servizio (16/2023).
Allegati

(Pubblicato il 05/05/2023 - Aggiornato il 05/05/2023 - 189 kb - pdf)