Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Servizio Vigilanza su trusted services
Svolge le attività di vigilanza stabilita dalla normativa sui prestatori di servizi (fiduciari, di gestione di posta elettronica certificata, di identità digitale e di conservazione) e sull’accessibilità dei servizi al pubblico erogati dai privati nei casi stabiliti dalla norma. Stabilisce il piano delle verifiche, propone l’avvio dei provvedimenti sanzionatori e partecipa alle attività di raccordo UE nel settore.
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Caterina CiaralloIn questa struttura
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Allegati

(Pubblicato il 14/09/2022 - Aggiornato il 14/09/2022 - 502 kb - pdf)

(Pubblicato il 14/09/2022 - Aggiornato il 14/09/2022 - 476 kb - pdf)