Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 67 (sessantasette) funzionari, categoria III°, posizione economica F1 del CCNL 2016/2018 delle Funzioni Centrali, a tempo determinato e pieno, presso l’AGID per l’attuazione degli interventi progettuali previsti nell’ambito del piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) (247/2022).
Allegati

(Pubblicato il 05/10/2022 - Aggiornato il 05/10/2022 - 839 kb - pdf)

(Pubblicato il 05/10/2022 - Aggiornato il 05/10/2022 - 429 kb - pdf)