Provvedimenti
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).
Determinazione n. 44/2023 del 8 febbraio 2023 - Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30, comma 2 bis, del D.Lgs. 165/01, finalizzata all'immissione nei ruoli dell’AgID di n. 2 unità di Categoria Terza, Profilo Funzionario, e di n. 2 unità di Categoria Seconda, Profilo Collaboratore, riservata al personale di Categoria Terza e Seconda in servizio in posizione di comando presso l’Agenzia per l’Italia Digitale. Nomina commissione valutatrice. - (44/2023)
Allegati

(Pubblicato il 09/02/2023 - Aggiornato il 09/02/2023 - 219 kb - pdf)