Personale
Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
dott.ssa Zampaglione Oriana
Contatti
Referente per le strutture
Altri dati
Estremi atto di nomina o proclamazione
Determinazione n. 285 del 25 marzo 2021.
Compensi connessi alla carica
(Trattamento economico)
1. Al Dirigente compete, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL 2016 - 2018 della dirigenza dell’Area delle Funzioni Centrali, il seguente trattamento economico:
a) stipendio tabellare annuo lordo, pari a Euro 45.260,77 comprensivo del rateo di 13 mensilità;
b) retribuzione di posizione parte fissa, nella misura stabilita dal vigente CCNL dirigenziale pari a Euro 12.565,11;
AGID | via Liszt, 21 – 00144 Roma | protocollo@pec.agid.gov.it | www.agid.gov.it | tel. 06 85264.1 2
Presidenza del Consiglio dei Ministri
c) retribuzione di posizione parte variabile pari a Euro 29.000,00 annui lordi, da corrispondersi in tredici mensilità;
d) retribuzione di risultato non inferiore al 20% del valore annuo della retribu- zione di posizione in atto percepita, nei limiti delle risorse disponibili (art. 25, CCNL del 12/02/2010 – quadriennio 2006/2009).
2. Il trattamento economico complessivo determinato ai sensi dei precedenti commi è omnicomprensivo e remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti al dirigente.
3. Tutte le voci retributive potranno essere rideterminate nei limiti previsti dal Con- tratto Collettivo Nazionale delle Funzioni Centrali o per effetto di pesatura delle posizioni organizzative da parte dell’OIV.
Allegati

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