Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma 1 lettera a

Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 14 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare
dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al omma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati  di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le
informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

La Delibera ANAC 241/2017 riporta che nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado NON sono tenuti alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali). Resta, invece, fermo l’obbligo di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 anche in questi comuni. 

Ai sensi dell'articolo 21 del decreto istitutivo, gli organi dell'Agenzia sono:
a) il Direttore generale
b) il Collegio dei revisori dei conti

Il Comitato di indirizzo è stato abolito ai sensi del D.L. 152 del 6 novembre 2021, art. 27 comma 2
 

Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

Come indicato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2014 - Approvazione dello Statuto dell'Agenzia per l'Italia digitale (link esterno). (14A01008) (GU Serie Generale n.37 del 14-2-2014)

Attribuzioni del Direttore generale

Il Direttore e' il legale rappresentante dell'Agenzia, la dirige ed e' responsabile della gestione e dell'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da lui delegato. Cura i rapporti con le istituzioni e le amministrazioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali, nonche' con le regioni e le autonomie locali.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lett. e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Direttore, in coerenza con quanto previsto dal "Modello strategico di evoluzione del Sistema Informativo della Pubblica Amministrazione" di cui al precedente art. 3, comma 2, presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, una proposta di convenzione di durata triennale, aggiornata annualmente, nella quale vengono definiti gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia, i risultati attesi in un arco temporale determinato, l'entita' e le modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa, le strategie per il miglioramento dei servizi, le modalita' di verifica dei risultati di gestione, le modalita' necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. La convenzione viene stipulata entro 90 giorni dalla presentazione della proposta. Si applicano le disposizioni in materia di ciclo della performance di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In prima applicazione, la proposta di convezione e' presentata entro 90 giorni dall'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato di approvazione del presente Statuto.
Il Direttore svolge tutti i compiti dell'Agenzia non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente Statuto ad altri organi e in particolare:
a) predispone e sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, per l'approvazione, la convenzione triennale di cui all'articolo 6, comma 2;
b) partecipa senza diritto di voto al Comitato e sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dell'articolo 14 del presente Statuto, per l'approvazione, le modifiche dello statuto;
c) determina le scelte gestionali dell'Agenzia e attua gli indirizzi tecnologici e strategici del Comitato;
d) predispone il budget aziendale ed il bilancio di esercizio dell'Agenzia e li trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato per l'approvazione;
e) adotta i programmi per dare attuazione alla convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali, tecnici ed amministrativi dell'Agenzia e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
f) sottopone semestralmente al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato una relazione sull'attivita' dell'Agenzia ed, in particolare, sullo stato di attuazione della convenzione triennale di cui all'art. 6, comma 2;
g) adotta i regolamenti e gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Agenzia, nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell'Agenzia stessa, sottoponendoli per l'approvazione al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato;
h) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa, fatte salve le competenze dei dirigenti;
i) provvede, nei limiti e con le modalita' previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi, al conferimento degli incarichi ai dirigenti;
j) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con altre Agenzie e con gli altri enti e organi della pubblica amministrazione che esercitano funzioni nei settori dell'informatica, nonche' con il sistema delle autonomie regionali e locali.
Il Direttore ha facolta', sentito il Comitato, di nominare uno o piu' Comitati di supporto, composti da esponenti di istituzioni e/o associazioni per l'analisi propedeutica alla definizione di orientamenti e prospettive su materie di interesse dell'Agenzia. I membri dei predetti comitati prestano la propria opera a titolo gratuito. 5. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un Vicario nominato, tra i dirigenti, dal Direttore stesso.

Attribuzioni del Comitato di indirizzo 

Il Comitato di Indirizzo è stato abolito ai sensi del D.L. 152 del 6 novembre 2021, art. 27 comma 2

Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, provvede agli altri compiti previsti dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio della spesa pubblica, e svolge il controllo secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Contenuto inserito il 22-04-2015 aggiornato al 22-02-2023

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