IBAN e pagamenti informatici
Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Con la Delibera n.77/2022 l'ANAC ha fornito indicazioni di carattere generale in materia di obblighi di pubblicazione dei dati di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 33/2013.
È quindi previsto che:
i soggetti tenuti all’obbligo di utilizzo esclusivo del sistema pagoPA di cui all’art 5. del CAD, pubblicano, sui propri siti istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “IBAN e pagamenti informatici”:
a) la data di adesione alla piattaforma pagoPA secondo la seguente dicitura “Aderente alla piattaforma pagoPA dal XX.XX.XXXX”;
b) se utilizzati, gli altri metodi di pagamento non integrati con la piattaforma pagoPA previsti al punto 5 delle Linee guida Agid del 2018 “sull’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi”, secondo le indicazioni di PagoPA S.p.A.
Qualora tali soggetti siano in attesa dell’integrazione centralizzata con il sistema pagoPA attraverso il servizio di tesoreria della Banca d’Italia e della Ragioneria dello Stato, in via residuale e temporanea, pubblicano i codici IBAN del loro conto corrente per la gestione delle proprie entrate.
Si comunica ai fornitori ai fini degli adempimenti decorrenti dal 31/03/2015 che i dati necessari alla fatturazione elettronica nei confronti dell’Agenzia per l’Italia Digitale sono i seguenti:
- Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale
- Codice Univoco Ufficio: UF4NU9
- Nome dell’ufficio: Uff_eFatturaPA
- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584
- E-mail: amministrazione@agid.gov.it
- Indice PA – Agenzia per l’Italia Digitale, Ufficio Fatturazione (link esterno)
Ogni altra informazione è reperibile consultando il documento allegato.
- Comunicazione del 29/03/21 - Per poter procedere al pagamento elettronico tramite il servizio PagoPA AgID è sufficiente cliccare sul seguente link: https://pagopa.popso.it/paytas-popso-gateway/PaymentMediatorServlet?servizio=1000507&mac=66e339ae2224e1b8037df156c12ff1b3&tipo=SPONTANEO
- Fatturazione Elettronica - Comunicazione codice univoco ufficio
- Fatturazione Elettronica - Principali indicazioni
- Istruzioni ai fornitori AgID in tema di fatturazione dei servizi resi, /archiviofile/agid/Pagamenti_dell_amministrazione/IBAN_e_pagamenti_informatici/ISTRUZIONI_AI_FORNITORI_IN_TEMA_DI_FATTURAZIONEf.pdf
- Istruzioni ai fornitori AgID, in tema di fatturazione/archiviofile/agid/Pagamenti_dell_amministrazione/IBAN_e_pagamenti_informatici/20180108_def.__ISTRUZIONI_AI_FORNITORI_IN_TEMA_DI_FATTURAZIONE_f.pdf
- NUOVI CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 1 GENNAIO 2019 – AGGIORNAMENTO ALLE ISTRUZIONI AI FORNITORI AGID IN TEMA DI FATTURAZIONE
OGGETTO: NUOVI CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 1 GENNAIO 2019 – AGGIORNAMENTO ALLE ISTRUZIONI AI FORNITORI AGID IN TEMA DI FATTURAZIONE PER I CONTRATTI DEFINITI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON IMPUTAZIONE A VALERE SULLA CONTABILIT&
Fermo restando quanto previsto nelle “Istruzioni ai fornitori” disponibili sul sito dell’Agenzia e, in ogni caso nei documenti contrattuali e nella documentazione inerente le procedure di gara, anche su MePA, nonché nelle attestazioni/certificati di regolare esecuzione e verifica di conformità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP), si comunica che, dal 1 gennaio 2019, per la fatturazione e il pagamento dovrà essere precisata la “Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale” , il C.F. 97735020584 e:
1. per i contratti definiti per l’acquisizione di beni e servizi e per i compensi dei collaboratori, con imputazione a valere sulla contabilità speciale dei progetti PON GOVERNANCE, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio UF4NU9;
2. per i contratti definiti per l’acquisizione di beni e servizi con imputazione a valere sul budget dell’Agenzia, dovrà essere indicato quale Codice Univoco Ufficio F7VRDL;
3. per i compensi dovuti ai collaboratori dovrà essere indicato quale Codice Univoco Ufficio ITLER2.
Oriana Zampaglione Firmato digitalmente da ORIANA
ZAMPAGLIONE
Data: 2018.12.20 17:53:01 +01'00'
NUOVI CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 1 GENNAIO 2019 – AGGIORNAMENTO
OGGETTO: NUOVI CODICI UNICI DI FATTURAZIONE DA UTILIZZARE DAL 1 GENNAIO 2019 – AGGIORNAMENTO ALLE ISTRUZIONI AI FORNITORI AGID IN TEMA DI FATTURAZIONE PER I CONTRATTI DEFINITI PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI CON IMPUTAZIONE A VALERE SULLA CONTABILITÀ SPECIALE DEI PROGETTI PON GOVERNANCE E SUL BUDGET AGID.
Fermo restando quanto previsto nelle “Istruzioni ai fornitori” disponibili sul sito dell’Agenzia e, in ogni caso nei documenti contrattuali e nella documentazione inerente le procedure di gara, anche su MePA, nonché nelle attestazioni/certificati di regolare esecuzione e verifica di conformità dei Responsabili Unici del Procedimento (RUP), si comunica che, dal 1 gennaio 2019, per la fatturazione e il pagamento dovrà essere precisata la “Denominazione Ente: Agenzia per l’Italia Digitale” , il C.F. 97735020584 e:
1. per i contratti definiti per l’acquisizione di beni e servizi, per i compensi dei collaboratori, per le spese legate alle missioni del personale e ai servizi per le missioni, con imputazione a valere sulla contabilità speciale dei progetti PON GOVERNANCE, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio UF4NU9;
2. per i contratti definiti per l’acquisizione di beni e servizi con imputazione a valere sul budget dell’Agenzia, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio F7VRDL;
3. per i compensi dovuti ai collaboratori, per le spese legate alle missioni del personale e ai servizi per le missioni e per i professionisti soggetti a ritenuta d’acconto, dovrà essere indicato il Codice Univoco Ufficio ITLER2.
Il D.L. 12 luglio 2018, n. 87 ha previsto che a partire dal 14 luglio 2018 le disposizioni relative allo split payment (art.17 ter DPR. N. 633/72 e s.m.i.) non si applicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies (cioè amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e altri enti pubblici), da parte di soggetti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Quindi lo split payment, mentre è tuttora in vigore per le operazioni effettuate da imprese, dal 14 luglio 2018 non è più in vigore per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta, d’imposta o d ‘acconto.
Il Responsabile
Oriana Zampaglione
AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA (D.M. N. 55 DEL 3 APRILE 2013; DECRETO DEL 24 AGOSTO 2020, N. 132 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - “REGOLAMENTO RECANTE INDIVIDUAZIONE DELLE CAUSE CHE POSSONO CONSENTIRE IL RIFIUTO
AGGIORNAMENTO ISTRUZIONI IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA