Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.
3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Accesso civico
Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne abbiamo omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.
Accesso civico generalizzato
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis d.lgs. n. 33/2013.
Tale tipologia di accesso civico ha la finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico (art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013).
L’accesso civico generalizzato è, quindi, esercitabile relativamente ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali già sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione.
Modalità per l’esercizio dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato
La richiesta di accesso civico e dell’accesso civico generalizzato va presentata secondo le modalità previste dall’articolo 19 del Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso dell’agenzia per l’Italia digitale adottato con la Determinazione del Direttore generale n.271/2022.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo e inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.agid.gov.it .
Si avvisa che è in corso di implementazione la possibilità di presentazione dell’istanza attraverso l’accesso al sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica.
L’istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Avv. Caterina Flick.
L’istanza di accesso civico generalizzato verrà inoltrata agli uffici competenti a trattarla, a seconda della materia di riferimento. Gli uffici competenti sono quelli che detengono i documenti, le informazioni e i dati richiesti. L’organizzazione degli uffici dell’Agenzia e le loro competenze sono dettagliati al seguente link:
http://trasparenza.agid.gov.it/pagina25_articolazione-degli-uffici.html.
In caso di accoglimento, l’amministrazione entro 30 giorni procede all’inserimento sul sito dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.
Per l’accesso civico, nei casi di ritardo o mancata risposta, l’istante può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il procedimento di accesso civico generalizzato si conclude, in assenza di controinteressati, con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dall’acquisizione dell’istanza all’Ufficio protocollo dell'AgID. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) Avv. Caterina Flick, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.
Nel caso in cui i dati o documenti richiesti siano detenuti dal RPCT, che dunque è competente a decidere in sede di prima istanza, la domanda di riesame dovrà essere presentata al Direttore generale, all’indirizzo: protocollo@pec.agid.gov.it.
Accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge n. 241/1990
Il diritto di accesso può essere esercitato relativamente ai documenti amministrativi, come definiti dall’art. 22, comma 1, lett. d) della legge sul procedimento amministrativo, materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’AgID, ad eccezione dei documenti espressamente esclusi e indicati all’articolo 15 del Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso dell’Agenzia per l’Italia digitale adottato con la Determinazione del Direttore generale n.271/2022.
Modalità per l’esercizio del diritto di accesso
Il diritto di accesso può essere esercitato in via formale ovvero, ove ricorrano i presupposti indicati dall’art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 184 del 2006, in via informale. La richiesta di accesso formale deve essere redatta per iscritto, sottoscritta e datata, ai sensi dell’art. 19 del citato Regolamento.
L’istanza può essere trasmessa anche per via telematica, compilando il Modulo e inoltrandolo al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.agid.gov.it
Si avvisa che è in corso di implementazione la possibilità di presentazione dell’istanza attraverso l’accesso al sistema pubblico di identità digitale (SPID) o la carta di identità elettronica.
Il Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente preposto alla struttura dirigenziale competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente. La Direzione generale è garante dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’AgID e fornisce ai soggetti interessati le indicazioni per l’identificazione della struttura dirigenziale competente a ricevere e ad esaminare le richieste di accesso.
Tutte le altre prescrizioni ed informazioni riguardanti l’accesso civico, l’accesso civico generalizzato e l’accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 sono riportate nel testo del Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso dell’Agenzia per l’Italia digitale adottato con la Determinazione del Direttore generale n.271/2022.
-----
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con le istanze (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
Di seguito si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali nell’ambito delle attività disciplinate dal Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso dell’Agenzia per l’Italia Digitale adottato con la Determinazione del Direttore generale n.271/2022.
Titolare del trattamento dei dati
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale
Indirizzo:Via Liszt 21 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
Contatti del responsabile della protezione dei dati
Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma, presso AgID
Indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali
Sito web: https://www.garanteprivacy.it
Dati personali trattati
- Dati anagrafici (compresi quelli contenuti nel documento di riconoscimento) e di contatto dell’istante
- Dati anagrafici e di contatto del rappresentato/delegante, in caso di eventuale procura/delega con allegazione del documento di identità del rappresentato/delegante
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare seguito alla richiesta di accesso. Si evidenzia che l’inoltro dell’istanza comporta l’acquisizione dei dati personali inclusi volontariamente dall’interessato nel testo della propria richiesta.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati all’esclusivo fine di riscontrare la richiesta di esercizio del diritto d’accesso.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e nella legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Categorie di destinatari dei dati
AgID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati ai sensi del Regolamento per la disciplina dell’esercizio del diritto di accesso dell’Agenzia per l’Italia Digitale adottato con la Determinazione del Direttore generale n.271/2022 o in base ad una disposizione di legge che lo preveda.
I dati sugli accessi agli atti possono essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Agenzia unicamente in forma anonima e aggregata, nei limiti consentiti dalla normativa vigente. AgID non trasferisce alcun dato personale a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporvisi e il diritto alla portabilità dei dati, laddove ne ricorrano i presupposti.
Le richieste vanno rivolte ad AgID, contattando il Responsabile della protezione dei dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento.
AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici sull’interessato.